In conseguenza dell’emergenza Covid-19 il governo ha disposto il divieto da parte del datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo per cinque mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia (17 marzo 2020), oltre che la sospensione delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso.
L’INPS, con messaggio n. 2261 del 1 Giugno 2020 ha fornito importanti chiarimenti sull’argomento: Sospensione di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
L’articolo 46 del Decreto Cura Italia, prevede la possibilità di accedere alla disoccupazione NASpl da parte dei lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro con licenziamento per giustificato motivo oggettivo nonostante il divieto del governo.
Per quanto riguarda l’erogazione delle indennità NASpl a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo sarà effettuata con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui, il lavoratore, a seguito di contenzioso giudiziale e stragiudiziale, deve essere reintegrato nel posto di lavoro.
In questo caso, il lavoratore, deve comunicare all’INPS, attraverso l’apposito modulo, l’esito del contenzioso in modo tale da restituire quanto erogato e non dovuto in seguito al licenziamento illegittimo.
Il datore, potrebbe revocare il licenziamento, ponendo il lavoratore reintegrato in cassa integrazione a partire dalla data di efficacia del licenziamento.
L’INSP, in questo caso, sottolinea che, quanto giù erogato a titolo di indennità NASpl sarà oggetto di recupero da parte del suddetto istituto.
Il blocco del licenziamento, non riguarda i Lavoratori Domestici e per i Co.Co.Co in quanto, l’ambito di applicazione del medesimo articolo, è limitato ai soli rapporti di lavoro subordinato.
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