Ci occupiamo della gestione completa del sinistro stradale in cui sei rimasto coinvolto.
Collaboriamo con consulenti specializzati in grado di garantirti una veloce e ottimale gestione della pratica.
Grazie alla collaborazione con carrozzerie convenzionate e società di autonoleggio offriamo la possibilità per chiunque sia rimasto vittima di un’incidente stradale di usufruire di un’autovettura sostitutiva gratuita nel tempo intercorrente alle riparazioni del proprio veicolo danneggiato.
La domanda di risarcimento dei danni va inoltrata all’UCI (Ufficio Centrale Italiano) che tratterà la liquidazione del danno oppure indicherà la compagnia assicurativa incaricata di gestire il sinistro stradale.
Se il sinistro stradale è a due veicoli, non stranieri, il risarcimento deve essere richiesto alla propria compagnia assicurativa ai sensi dell’Art. 149 del Cod. Ass.ni., salvo quei casi in cui una delle due compagnie coinvolte nel sinistro non abbia aderito alla convenzione CARD e in tal caso il risarcimento del danno dovrà essere richiesto direttamente all’assicurazione del responsabile civile. Anche in caso di sinistro multiplo, ovvero di sinistro che vede coinvolti più di due veicoli, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata alla compagnia assicurativa del responsabile civile ai sensi dell’Art. 148 del Cod. Ass.ni.
L’ordinamento prevede il risarcimento di due tipologie di danni: il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale. Per quanto riguarda il danno patrimoniale questo si divide in:
-Danno emergente: il danno che lede direttamente il patrimonio del danneggiato (es. rottura sportello autovettura);
– Lucro cessante: le perdite di guadagno che derivano dall’illecito subito (es. l’agente di commercio che non può utilizzare l’autovettura per recarsi dai propri clienti);
Con danno non patrimoniale, invece, si fa riferimento ad un danno che non può essere oggetto di valutazione economica, come ad esempio la salute. In tal caso, la dottrina suole distinguere tra danno biologico, danno morale e danno esistenziale.
Il terzo trasportato ai sensi dell’Art. 141 del Cod. Ass.ni. deve richiedere il risarcimento dei danni alla compagnia assicurativa del mezzo su cui viaggiava, indipendentemente da chi sia responsabile del sinistro, se il trasportante o il conducente dell’altra autovettura o motociclo.
La compagnia assicuratrice ha dei termini precisi per formulare una risposta alla richiesta di risarcimento danni. Le tempistiche sono di 90 giorni in caso di lesioni fisiche, di 60 giorni in caso di soli danni a cose. Nel caso in cui la documentazione sia incompleta la compagnia assicuratrice deve comunicarlo entro 30 giorni.
Il nostro cliente non dovrà sostenere alcun costo poiché il compenso dei nostri professionisti sarà corrisposto direttamente dalla compagnia assicurativa a cui è rivolta la richiesta di risarcimento dei danni.
Per richiedere il risarcimento del danno è necessario il modello CAI o la relazione di incidente stradale redatta dagli agenti che sono intervenuti sul luogo del sinistro, un documento di riconoscimento e la documentazione necessaria per giustificare la richiesta di risarcimento (es. fatture di riparazione del veicolo).