Tutela Nazionale si avvale di legali qualificati nei differenti rami del diritto di famiglia.
Effettuiamo ricerche ed aggiornamenti costanti per garantirti il servizio migliore, offrirti un’assistenza legale qualificata a tutela di minori, interdetti, incapaci, inabilitati e a favore dei coniugi.
Il network di Tutela Nazionale ti consente di essere assistito nella preparazione dei ricorsi di volontaria giurisdizione, oltre a prestarti consulenza nel compimento di atti di amministrazione del tutore e del curatore.
Gli avvocati che collaborano con Tutela Nazionale sono inoltre disponibili a ricevere la nomina per il compimento degli uffici di tutore, curatore o amministratore di sostegno dei soggetti che ne necessitino la nomina.
Gli avvocati di Tutela Nazionale, esperti in diritto di famiglia, vi assisteranno nel procedimento di separazione consensuale qualora sia tu che il tuo coniuge intendete separarvi e siete d’accordo su tutte le condizioni a cui addivenire.
Puoi ricorrere alla separazione giudiziale quando, così come specificato dall’art. 151 c.c., si verificano, anche indipendentemente dalla vostra volontà, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione dei vostri figli.
Ti assistiamo nel delicato procedimento di assegnazione della casa famigliare, consigliandoti le scelte migliori nel rispetto del primario interesse dei tuoi figli.
I nostri avvocati vantano una consolidata esperienza nel campo dell’adozione e dell’affido di minori, anche in ambito internazionale.
Ti forniamo un supporto immediato e ti diamo risposte concrete su come tutelare i tuoi interessi e quelli dei tuoi figli.
Offriamo assistenza per la nomina di un amministratore di sostegno a favore di interdetti, incapaci, inabilitati, minori o chiunque sia in situazione di incapacità di gestione patrimoniale e personale.
Tutela Nazionale offre consulenza ed assistenza legale per promuovere azioni legali per il riconoscimento giudiziale di paternità o maternità avanti ai competenti organi giudiziari (Tribunale Ordinario, Tribunale dei Minori).
Offriamo assistenza per tutte le procedure di autorizzazione volte all’accettazione di eredità, vendita di immobili o attività straordinarie relative al minore, davanti al Giudice Tutelare e al Tribunale per i minorenni.
I professionisti che collaborano con Tutela Nazionale vantano una consolidata esperienza in materia di adozioni – nazionali ed internazionali – e offrono una qualificata consulenza a tutti gli aspiranti genitori che abbiano deciso di adottare un figlio.
L’ordinamento prevede due tipologie di separazione: quella consensuale e quella giudiziale. I tempi, quindi, dipendono da quale dei due procedimenti si sceglie. In caso di separazione consensuale, che prevede l’accordo tra i coniugi sia sugli aspetti patrimoniali e personali che su quelli riguardanti i figli, i tempi sono brevi poiché è prevista un’unica udienza. Il giudice deve però valutare che gli accordi presi dai genitori tutelino i propri figli e garantiscano il loro massimo interesse. In caso di separazione giudiziale (quando i coniugi non trovano un previo accordo) il giudizio può durare anche anni, soprattutto quando ci sono forti contrapposizioni tra le parti.
L’assegno di mantenimento mira a garantire al coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita che aveva prima della separazione. Il coniuge che deve corrispondere l’assegno di mantenimento è sempre quello che ha il reddito più alto e per questo l’assegno di mantenimento ha una portata più ampia rispetto agli alimenti che invece devono garantire l’autosufficienza economica e non lo stesso tenore di vita che si aveva prima al soggetto più debole. Inoltre, nell’assegno di mantenimento colui che deve corrispondere le somme di denaro è il coniuge con il reddito più alto e quindi è un soggetto unico e facilmente identificabile mentre negli alimenti i soggetti possono essere più di uno (es. si pensi ai figli che corrispondono somme di denaro alla propria madre non autosufficiente economicamente). In caso di mutamento delle condizioni economiche del soggetto interessato, sia l’assegno di mantenimento che gli alimenti possono essere oggetto di revisione da parte del Tribunale.
La sentenza di separazione, qualora questa sia avvenuta giudizialmente, o il decreto del Tribunale che omologa la separazione, qualora questa sia avvenuta consensualmente, costituisce un titolo esecutivo che autorizza la parte lesa a richiedere il recupero forzoso delle somme di denaro (es. pignoramento beni mobili o parte dello stipendio).
Le tempistiche sono di sei mesi in caso di separazione consensuale e di un anno in caso di separazione giudiziale dal giorno in cui è stato emesso il provvedimento di autorizzazione a vivere separati. I tempi di sei mesi e un anno non devono subire interruzioni al fine di promuovere la domanda di divorzio.