EconomyDistacco Transnazionale Lavoratori

30 Settembre 2020

DISTACCO TRANSNAZIONALE LAVORATORI:

MODIFICHE IN VIGORE DAL 30 SETTEMBRE 2020

Il 30 settembre 2020  entrano in vigore, con il d.lgs. 122 del 2020, le novità in materia di distacco transnazionale dettate dalla direttiva UE 2018/957.

La materia era già stata regolata precedentemente con il d.lgs. 136 del 2016 finalizzato a contrastare il sempre più diffuso fenomeno del cd. dumpling sociale, nonché il distacco abusivo del lavoratore, permettendo il superamento delle difficoltà derivanti dalla sua mancata tracciabilità, soprattutto in fase di controllo ispettivo.

Con l’intervento del 2020 rimangono fermi i punti focali della originaria regolamentazione, ma se ne ampliano alcuni aspetti.

La prima importante modifica riguarda i soggetti destinatari.

Fino al 29 settembre 2020 questi erano:

– le imprese stabilite in un altro Stato membro che distaccano in Italia i lavoratori

– le agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice in Italia

– le aziende di trasporto su strada che attuano operazioni di cabotaggio merci o passeggeri in Italia

Dal 30 settembre 2020 viene contemplata l’ulteriore  ipotesi in cui vi sia un rapporto di servizio tra tre soggetti: agenzia che somministra il lavoro / impresa utilizzatrice / terza impresa o sede.
Anche quando le tre parti sono residenti in tre diversi Stati membri i lavoratori devono considerarsi distaccati da parte del somministratore nel terzo Stato membro in cui vengono inviati dall’utilizzatore.

Altra importante modifica concerne le condizioni di lavoro del lavoratore distaccato:

se più favorevoli, durante il periodo di distacco si applicano quelle previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nelle seguenti materie:

– periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;

– durata minima dei congedi annuali retribuiti;

– retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario;

– condizioni di somministrazione di lavoratori;

– salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

– provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;

-parità di trattamento fra uomo e donna e altre disposizioni in materia di non discriminazione;

– condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori;

– indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio.

Terza novità concerne la previsione del cd. distacco di lunga durata.

Il periodo massimo di distacco è determinato in 12 mesi, prorogabile fino a 18 mesi, salvo preventiva notifica motivata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Nel caso di superamento dei 12 mesi si applicano al lavoratore tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali, se più favorevoli.

Sono inoltre previsti obblighi e relative sanzioni che gravano a capo dell’utilizzatore.

 – L’impresa utilizzatrice con sede in Italia ha l’obbligo di informare l’agenzia di somministrazione distaccante estera delle condizioni di lavoro e di occupazione e, fino a due anni dalla cessazione del distacco, è tenuta a conservare copia della suddetta informativa in italiano, e della relativa trasmissione; in caso di violazione può venire applicata una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro;

– L’impresa utilizzatrice con sede in Italia che invia, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, il lavoratore  presso altra impresa, deve informare  di tale invio l’agenzia medesima; in caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da 180 a 600 euro per ogni lavoratore interessato, con un limite massimo di 150.000 euro;

– Quando un’impresa utilizzatrice invia in Italia i lavoratori, deve preventivamente comunicare per iscritto all’agenzia di somministrazione le informazioni relative al numero e alla generalità dei lavoratori interessati, alle date di inizio e di fine della suddetta prestazione transnazionale di servizi, al luogo di svolgimento di quest’ultima, alla tipologia dei medesimi servizi ed è tenuta a consegnare alla destinataria in Italia copia dell’informativa, tradotta in italiano, e della relativa trasmissione. E’ prevista una sanzione amministrativa da 180 a 600 euro per ogni lavoratore interessato, con un limite massimo di 150.000 euro.

Rimane fermo l’obbligo di nominare un referente in Italia, l’obbligo di comunicazione preventiva  a carico del distaccante e la responsabilità solidale tra somministratore ed utilizzatore  verso gli obblighi retributivi e contributivi.

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